Esprimere la propria creatività in assoluta libertà

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STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E’ costituito fra i soci presenti (in numero non inferiore a sette), ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NUOVO MELOGRANO. In particolare, trattasi di Associazione di Promozione Sociale ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017. La sede legale dell’Associazione è ubicata in Senigallia (AN), Via Botticelli n. 30/1. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2 (Scopo) L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. Scopo dell’Associazione è in particolare: - valorizzare, promuovere e diffondere la cultura teatrale, tramite l’organizzazione, la promozione, l’allestimento di spettacoli e realizzazioni teatrali in genere; - organizzare e gestire attività di laboratorio, nonché attività seminariali, didattiche e di animazione; - svolgere e promuovere altre iniziative collaterali e di ricerca, con particolare riferimento alla cinematografia, alla musica, alle arti figurative ed alle lettere; - collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali ed istituzioni universitarie per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, nonché aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale aventi finalità analoghe o affini.

ART. 3 (Attività) L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’ attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti è:  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, c.1, lettera i) del D.Lgs. n.117/2017). La predetta attività si concretizza attraverso: - l’allestimento di spettacoli teatrali; - la gestione di attività di laboratorio, seminariali, didattiche e di animazione; - lo svolgimento e la promozione di iniziative collaterali e di ricerca nel campo della cinematografia, della musica e delle arti figurative.

ART. 4 (Soci) Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che, aderendo alle finalità della stessa e, mosse da spirito di solidarietà, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci sono classificati nelle seguenti categorie: - SOCI ORDINARI: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea; - SOCI SOSTENITORI: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; - SOCI BENEMERITI: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. L'ammissione del Socio Ordinario avviene su domanda scritta del richiedente, nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità, nonché la presa visione ed accettazione del presente Statuto e dietro versamento della quota di iscrizione, decisa dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea in occasione di successiva convocazione. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo. Tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di eventuali polizze assicurative.

ART. 5 (Diritti e Doveri dei Soci) Tutti i Soci hanno diritto di: - Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; - Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; - Godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di informazione e di controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare, i Soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, c.5, D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interessa generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I Soci hanno il dovere di: 1. Rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno; 2. Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; 3. Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. I soci, inoltre, si impegnano: 1. a non strumentalizzare per fini personali le attività associative che sono a carattere culturale, apolitico e aconfessionale; 2. a non danneggiare economicamente l’attività dell’Associazione; 3. a preavvisare le proprie dimissioni con almeno tre mesi di anticipo e a rendersi disponibili ad effettuare tutte le repliche dei lavori nei quali fossero impegnati, per un periodo di almeno un anno a partire dalla data delle dimissioni stesse.

ART. 6 (Recesso ed Esclusione del Socio) Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta, da inviare al Presidente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà effetto. Il Socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi: 1. mancato pagamento della quota sociale protrattosi per un mese dal termine di versamento richiesto; 2. inadempienza dei doveri previsti dall’art. 5 del presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa; 3. accertati motivi di incompatibilità. L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratifica dall’Assemblea Soci nella prima riunione utile. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7 (Organi sociali) Gli organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - Organo di controllo, eventuale e nominato solo nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017; - Organo di revisione, eventuale e nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Tutte le cariche associative sono assolte a titolo gratuito.

ART. 8 (L’Assemblea) L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante: 1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza; 2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata: 1. almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale; 2. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; 3. quando lo richieda almeno il decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Per i soci minorenni l’esercizio del diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. L’Assemblea ordinaria L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; 3. approvazione del bilancio/rendiconto finanziario per cassa di esercizio; 4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; 5. esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; 6. su ogni altro aspetto argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno. L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50 % più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentanti per delega; Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. L’Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. approvazione di modifiche allo Statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci; 3. Ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con la maggioranza de 50 % più uno dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiderne, a proprie spese, una copia.

ART. 9 (Consiglio Direttivo) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre, cinque, sette o nove membri eletti dall’assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua; 3. redige il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; 4. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione; 5. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; 6. delibera l’ammissione dei nuovi Soci; 7. delibera l’esclusione dei Soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea. 8. nomina il Direttore Artistico (figura che stabilisce i programmi e le modalità di svolgimento dell’attività artistica) e, su nominativi suggeriti da quest’ultimo, registi, animatori, attori, insegnanti corsi di orientamento e formazione Soci. Il direttore artistico, i registi, animatori, attori, insegnanti corsi di orientamento e formazione Soci possono, qualora la competenza, la preparazione e l’esperienza lo richiedessero, essere scelti tra non Soci. 9. fissa l’ammontare dei compensi eventualmente dovuti al Direttore Artistico, ai registi, animatori, attori, insegnanti corsi di orientamento e formazione Soci e a tutte le persone o enti che attivino collaborazioni con l’Associazione necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. 10. redige ed approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; 11. delibera sull’ammissione di nuovi soci; 12. si occupa di ogni funzione non attribuita dallo Statuto o dalle leggi ad altri organi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: - Presidente (eletto dall’Assemblea); - Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo); - il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo).

ART. 10 (Il Presidente) Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e svolge la carica a titolo gratuito. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

ART. 11 (Il Vice Presidente) Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi e svolge il ruolo di Tesoriere.

ART. 12 (Segretario) Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate del Presidente.

ART. 13 (Risorse economiche) L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: 1. quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea; 2. eredità, donazioni e legati; 3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 4. contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali; 5. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; 6. erogazioni liberali di associati e di terzi; 7. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale (artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali); 8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15 (Esercizio sociale e Bilancio) L’esercizio sociale è compreso tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio/rendiconto economico-finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetitica descrizione degli eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successiva alla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può teneresi entro e non oltre il 30 giugno. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L’eventuale avanzo di gestione, per quanto già stabilito all’art. 14 del presente Statuto di gestione, non può essere distribuito tra gli associati, ma deve essere destinato a favore dell’attività statutaria.

ART. 16 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrmionio) La deliberazione di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finità similari, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (Disposizioni finali) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 ed al Codice Civile.